S T A T U T O

Approvato dall' Assemblea Nazionale Straordinaria del 26 ottobre 2010
con le osservazioni apportate dal Coni

TITOLO I – L’ ASSOCIAZIONE

Art. 1 – Costituzione
L'Associazione Nazionale Stelle al Merito Sportivo del C.O.N.I. (A.N.S.ME.S.), costituita il 4 giugno 1986, è una associazione aconfessionale e apolitica, senza distinzione di razze, fondata per riunire in un medesimo sodalizio le persone e gli enti sportivi insigniti della Stella al Merito Sportivo del C.O.N.I. .
Essa è stata riconosciuta ai fini sportivi dal CONI stesso in qualità di Associazione benemerita. L'A.N.S.ME.S. è retta da norme statutarie e regolamentari in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, ispirate al principio democratico di partecipazione di uomini e donne in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, nonché in armonia allo Statuto del C.O.N.I. , ai principi fondamentali, alle deliberazioni ed agli indirizzi del C.O.N.I. .
L'A.N.S.ME.S. è altresì un'associazione senza fini di lucro, alla quale è preclusa la possibilità di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita all'associazione.
Nell'ambito dell'ordinamento sportivo all'A.N.S.ME.S. è riconosciuta l'autonomia tecnico-scientifica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del C.O.N.I.

Art. 2 - Emblema. durata. sede
L’emblema dell'Associazione Nazionale Stelle al Merito Sportivo del C.O.N.I. , d'ora innanzi nel presente Statuto indicata semplicemente con il termine Associazione, consiste nella raffigurazione della medaglia coniata dal C.O.N.I. per gli assegnatari della Stella al Merito Sportivo. L'uso di detto emblema è subordinato all'autorizzazione del C.O.N.I.
L'Associazione ha durata illimitata ed ha sede in Roma.

Art. 3 – Finalità
L'Associazione ha come finalità la valorizzazione delle Stelle al Merito Sportivo e la difesa e promozione del concetto di sport nei suoi aspetti educazionale, culturale e agonistico.

Art. 4 – Compiti
Per l'affermazione ed il conseguimento costante delle finalità, l'Associazione provvederà a:
a) favorire l'amicizia tra gli insigniti della Stella al Merito Sportivo del C.O.N.I. ;
b) svolgere ogni azione utile e necessaria ad assicurare la più ampia valorizzazione delle Stelle al Merito Sportivo, in linea con le direttive espresse dal C.O.N.I. , curando e potenziando la propria struttura;
c) difendere, in qualsiasi sede e nei modi più opportuni, il prestigio dello sport e degli sportivi;
d) allacciare rapporti di collaborazione e partecipazione con il CONI., le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate. gli Enti di Promozione Sportiva, le Associazioni Benemerite, le Associazioni sportive e le Istituzioni pubbliche nazionali e locali, offrendo la specifica competenza culturale, tecnica e dirigenziale dei suoi associati;
e) operare, attraverso idonee iniziative, affinché il fascino dello sport sia divulgato e recepito dai giovani;
f) esercitare la tutela e la difesa, in qualsiasi sede e nei modi pi ù opportuni, del diritto allo sport di tutti i giovani, sollecitando le istituzioni centrali e locali ad apprestare ed a mettere a disposizione i mezzi necessari;
g) svolgere attività di natura culturale volte alla diffusione ed alla propaganda deIl' idea di sport, dei suoi ideali e valori, effettuate anche mediante iniziative promozionali a carattere organizzativo, di stampa ed affini;
h) svolgere attività di natura scientifica finalizzate alla conoscenza ed all'approfondimento del fenomeno sportivo sul piano teorico e pratico.
L'associazione svolge la sua attività di carattere culturale e di promozione in armonia con le deliberazioni e indirizzi del C.I.O. , delle Federazioni internazionali riconosciute dal C.I.O. , delle Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva.

TITOLO II - I   S O C I

Art. 5 – Categorie
I soci dell' Associazione si distinguono in:
a) Soci onorari;
b) Soci effettivi istituzionali;
c) Soci effettivi individuali.
Requisito fondamentale per entrare a far parte dell'Associazione è l'assenza del fine di lucro.

Art. 6 - Requisiti e procedure per l'ammissione
Sono soci onorari coloro ai quali l’Associazione debba particolare riconoscenza o che abbiano dato o diano particolare prestigio alla Associazione e/o allo Sport, e che siano nominati dalla Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale e/o dei Direttivi Regionali e Sezionali territorialmente competenti. Analogamente potranno essere nominati dalla Assemblea Nazionale, sempre su proposta del Direttivo Nazionale e/o dei Direttivi Regionali e Sezionali, Presidenti Onorari a livello nazionale, regionale o sezionale.
Possono essere soci effettivi istituzionali tutti gli Enti sportivi alla cui bandiera sia stata concessa la Stella al Merito Sportivo del C.O.N.I. , che ne facciano richiesta e la cui domanda sia accolta favorevolmente dal Consiglio Direttivo Nazionale. Detti Enti sono rappresentati in seno all' Associazione dai loro Presidenti protempore o da loro dirigenti,delegati di volta in volta, dai Presidenti. Possono essere soci effettivi individuali tutte le persone di nazionalità italiana e\o straniera, insignite della Stella al Merito Sportivo del C.O.N.I. che godano, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo Nazionale, di indiscussa moralità e reputazione e non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, superiori ad un anno, le quali ne facciano richiesta e la cui domanda sia accolta con nota favorevole e motivata dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Le procedure di carattere burocratico per ottenere l'ammissione in qualità di socio sono stabilite dal Regolamento Organico.
E' sancito il divieto di far parte dell' ordinamento sportivo per un periodo di dieci anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine la segreteria emetterà apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.
Il tesseramento dei soggetti di cui sopra è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

Art. 7- Diritti e doveri dei Soci
I soci, di cui all'art. 5, hanno diritto di:
• concorrere, se in possesso dei rispettivi requisiti, alle cariche elettive sociali; per i soci di cui all'art. 5, - lettera b), può concorrere alle cariche sociali il Presidente;
• partecipare alle Assemblee dell' Associazione, sia nazionali che periferiche, secondo le norme statutarie e regolamentari;
• partecipare all'attività dell'Associazione, dando il loro fattivo apporto alle iniziative intese a realizzare le finalità di cui all'art. 3.

I soci hanno il dovere di:
• osservare le norme statutarie ed il regolamento della Associazione;
• accettare le finalità della Associazione, uniformando ad esse la loro condotta;
• osservare le deliberazioni e le decisioni degli organi della Associazione;
• adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni sociali;
• osservare il codice di comportamento sportivo emanato dal CONI.

Art. 8 - Cessazione del soci
l soci cessano di far parte della Associazione nei seguenti casi:
a - per dimissioni da presentare almeno due mesi prima della scadenza dell'anno sociale, pena la non accettazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale delle dimissioni stesse,
b - per decadenza nel caso vengano meno i requisiti che hanno permesso l'ammissione, tra i quali la concessione della Stella al merito del Coni,
c - per radiazione, irrogata dagli organi di disciplina, nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamento contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi sociali.
d - per mancato pagamento delle quote sociali;
I contributi sociali sono irripetibili nel caso di cessazione della qualità di socio.

TITOLO III – ORDINAMENTO

Art. 9 - Organi dell'Associazione
L'ordinamento e le attività funzionali dell' Associazione sono attuati tramite i seguenti Organi :

CENTRALI
a) Assemblea Nazionale
b) Presidente Nazionale
c) Consiglio Direttivo Nazionale
d) Collegio dei Revisori dei Conti
e) Commissione di Disciplina
f) Commissione di Appello Nazionale

PERIFERICI
a) Assemblea Regionale
b) Presidente Regionale
e) Consiglio Direttivo Regionale
d) Delegato Regionale
e) Assemblea Sezionale
f) Presidente della Sezione
g) Consiglio Direttivo Sezionale
h) Delegato Provinciale

Le competenze esclusive di detti Organi non sono delegabili.

Art. 10- L'Assemblea Nazionale
L'Assemblea Nazionale è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita dai delegati eletti dai soci effettivi delle singole sezioni fatta eccezione per l'Assemblea Straordinaria che debba deliberare sullo scioglimento della Associazione, la quale deve essere costituita dai soci effettivi.
In ciascuna Sezione viene eletto un delegato ogni dieci soci effettivi aventi diritto a voto.
L'eventuale resto del quoziente "numero soci / 1O" viene arrotondato: a zero se risulta uguale o inferiore a 5; a uno se risulta superiore a 5.
Contestualmente ai delegati effettivi, vengono eletti altrettanti delegati supplenti che subentrano in caso di impedimento dei primi.
La partecipazione alle Assemblee è preclusa a quei delegati che non risultino in regola con il pagamento delle quote sociali o stiano scontando una sanzione disciplinare sospensiva o inibitiva.
I soci onorari possono partecipare alle Assemblee stesse senza diritto di voto.
Non possono essere eletti delegati alle Assemblee elettive i candidati alle cariche sociali, nonché i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale.
L'Assemblea Nazionale può essere ordinaria o straordinaria.
L'Assemblea Ordinaria si riunisce ogni anno entro il mese di aprile, in giorno stabilito dal Consiglio Direttivo Nazionale, ad eccezione dell' Assemblea Elettiva, che deve svolgersi entro il 31 marzo dell'anno successivo alla fine del mandato.
L'Assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale o dalla metà più uno dei soci.
Le Assemblee Nazionali, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate, previa indizione del Consiglio Direttivo Nazionale, dal Presidente Nazionale o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto per posta ordinaria e/o per posta elettronica contenente la data e ora della prima e seconda convocazione, la sede dell'Assemblea, nonché l'ordine del giorno.
All'avviso di convocazione deve essere accluso l'elenco degli aventi diritto a voto.
L'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria deve essere spedito almeno trenta giorni prima della data dell' Assemblea.
L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata e celebrata entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta o dall'evento che vi ha dato causa.

Art. 11 - Attribuzioni delle Assemblee
L'Assemblea ordinaria:
a) discute e delibera, ogni anno, entro il mese di aprile, il conto consuntivo, accompagnato dalla relazione del Presidente predisposta unitamente al Consiglio Direttivo Nazionale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; discute e delibera, altresì sul conto preventivo presentato dal Consiglio Direttivo Nazionale;
b) elegge, ogni quattro anni, non oltre il 31 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi, il Presidente Nazionale, i Consiglieri Nazionali, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, della Commissione di Disciplina Nazionale e della Commissione di Appello Nazionale.
c) delibera l'indirizzo generale delle attività della Associazione;
d) elegge, anche per acclamazione, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, il Presidente Onorario dell' Associazione e nomina i Soci Onorari;
e) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria:
a) elegge, nelle ipotesi previste dagli articoli 16, 17, 19, 20 e 21 del presente Statuto, il Presidente Nazionale, il Consiglio Direttivo Nazionale, i singoli consiglieri nazionali e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, e delle Commissioni di Disciplina e di Appello Nazionale.
b) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto, da sottoporre per l'approvazione alla Giunta Nazionale del CONI
c) delibera lo scioglimento dell'Associazione e, di conseguenza, decide la destinazione del patrimonio sociale, nei limiti stabiliti dall'art. 41.
d) delibera su ogni aItro argomento di particolare interesse, gravità ed urgenza, posto all'ordine del giorno.

Art. 12- Svolgimento delle Assemblee Nazionali
I componenti della Commissione Verifica Poteri, nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale, non possono essere scelti tra coloro che rivestono cariche sociali, e , in caso di assemblea elettiva, tra i candidati alle cariche sociali.
L'Assemblea elegge per acclamazione fra i delegati presenti, con esclusione di coloro che ricoprono cariche sociali o, nel caso di assemblee elettive, risultino candidati a ricoprire, i! Presidente, i! Vice presidente e il Segretario del!' Assemblea, nonché il collegio degli scrutatori in numero non inferiore a tre.
L'Assemblea Ordinaria, nonché L'Assemblea Straordinaria, che non debba deliberare su proposte di modifica delle Statuto o sullo scioglimento della Associazione, si considerano validamente costituite:
a) in prima convocazione ove sia rappresentata almeno la metà dei delegati effettivi;
b) in seconda convocazione ove sia rappresentato almeno un terzo dei delegati effettivi.
L'Assemblea Straordinaria che debba deliberare su proposte di modifica dello Statuto si considera validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione, ove sia rappresentato almeno un terzo dei delegati effettivi;
L'Assemblea straordinaria che debba deliberare sullo scioglimento dell'Associazione si considera validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno i quattro quinti dei soci effettivi aventi diritto di voto.
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente con la maggioranza dei voti salvo che per "ipotesi di scioglimento della Associazione, di cui all'articolo 41 e nelle altre ipotesi previste dal presente Statuto.
Lo scioglimento dell'Associazione è approvato con un numero di voti favorevoli pari, almeno, ai quattro quinti dei soci presenti, aventi diritto di voto.
Le votazioni concernenti tutte le delibere, escluso lo scioglimento dell'Associazione, si svolgono per alzata di mano e controprova. Devono svolgersi a scrutinio segreto se richieste dalla maggioranza assoluta dei delegati presenti o qualora lo ritenga opportuno il Presidente dell'assemblea.
La votazione concernente lo scioglimento dell'Associazione avviene a scrutinio segreto.
Le elezioni di tutte le cariche sociali devono avvenire mediante votazione a scrutinio segreto.
La votazione per l'elezione del Presidente Nazionale precede quella per l'elezione dei Consiglieri Nazionali, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti, della Commissione di Disciplina e della Commissione di Appello Nazionale; queste si svolgono subito dopo lo scrutinio e la proclamazione del Presidente Nazionale.

Art. 13 - Il Presidente Nazionale
Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale della Associazione.
Viene eletto, tra i soci , dalla Assemblea Nazionale a maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai costituenti l'Assemblea, presenti. Qualora nella prima votazione ciò non si verifichi, nelle successive votazioni varrà comunque la maggioranza assoluta.
Il Presidente Nazionale:
• ha la firma sociale che può delegare, per atto pubblico, ad altri consiglieri con esclusione delle competenze esclusive,
• convoca le Assemblee Nazionali,su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, salvo i casi statutariamente previsti;
• convoca e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale previa formulazione dell'ordine del giorno e vigila sulla esecuzione delle delibere adottate;
• esercita un generale potere di vigilanza e coordinamento sulla gestione e amministrazione dell' Associazione;
• è responsabile, unitamente 'ai componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, del funzionamento dell' Associazione nei confronti dell' Assemblea Nazionale;
• può adottare, nei casi di estrema urgenza, i provvedimenti in materie di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale, che si rendano necessari ad evitare pregiudizio all' Associazione, con l'obbligo di sottoporli, nella prima riunione utile successiva alla loro adozione, all'esame del Consiglio Direttivo Nazionale che, valutata la sussistenza dei presupposti, li ratifica.
Nei casi di assenza o di impedimento temporanei del Presidente Nazionale, le sue funzioni sono assunte dal Vice-presidente Vicario. La firma di questi costituisce prova dell'assenza e dell'impedimento del Presidente Nazionale.
Qualora l'assenza o l'impedimento del Presidente Nazionale dovessero diventare definitivi, il medesimo Vicepresidente che ha assunto la reggenza provvisoria dell' Associazione, deve provvedere in conformità a quanto previsto all'art. 16.

Art. 14 - Il Consiglio Direttivo Nazionale
L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo Nazionale composto da:
Il Presidente Nazionale;
i Consiglieri Nazionali, in numero di dieci (10 );
Il Presidente nazionale immediatamente precedente a quello in carica (Past-president) e l'eventuale Presidente Nazionale Onorario, hanno diritto di partecipare alle riunioni di Consiglio con diritto di parola.
Il Presidente Nazionale viene eletto con l'osservanza delle norme dell'art. 13.
I Consiglieri Nazionali vengono eletti, tra i soci, dall' Assemblea Nazionale a maggioranza semplice dei voti esprimibili dai costituenti l' Assemblea, presenti.
Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo Nazionale elegge a maggioranza assoluta dei suoi componenti i tre Vice-presidenti Nazionali, di cui uno Vicario.
Procede altresì alla nomina del Segretario Generale.
I tre Vicepresidenti Nazionali sono scelti tra i consiglieri nazionali;
il Segretario Generale è scelto tra i soci che non ricoprono cariche elettive dell'Associazione.
Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale con diritto di parola, ma non di voto.
Le cariche di cui sopra non sono cumulabili.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno su convocazione del Presidente Nazionale, e comunque ogni volta che il Presidente Nazionale ne ravvisi la necessita o la convocazione venga richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri Nazionali.
Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono validamente costituite con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e del Presidente o di un vice Presidente.

Art. 15- Compiti del Consiglio Direttivo Nazionale
Il Consiglio Direttivo Nazionale:
• elegge, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti i tre Vicepresidenti; nomina il Segretario Generale dell' Associazione;
• realizza i fini sociali;
• dà esecuzione delle delibere delle Assemblee Nazionali;
• amministra i fondi dell'Associazione;
• delibera il bilancio annuale consuntivo, accompagnato dalla relazione e quello preventivo da sottoporre all'Assemblea Nazionale per la discussione e l'approvazione;
• nomina la Commissione Verifica Poteri delle Assemblee, avendo cura di non inserire in detta commissione, in caso di Assemblea elettiva, candidati alle cariche sociali;
• stabilisce, prima della fine di ogni anno, l'ammontare della quota di iscrizione e della quota sociale per ]'anno successivo;
• stabilisce, prima della fine di ogni anno, l'ammontare dei contributi eventualmente da erogare agli organi periferici nell'anno successivo;
• delega l'esercizio di determinati poteri, non esclusivi, al Presidente Nazionale;
• ratifica, dopo aver valutato la sussistenza dei presupposti, i provvedimenti di sua competenza adottati in via di estrema urgenza dal Presidente Nazionale;
• conferisce ai suoi componenti particolari incarichi operativi;
• nomina commissioni di lavoro;
• vigila sulla osservanza, da parte degli organi periferici e dei soci, dello Statuto e del Regolamento Organico;
• esercita un controllo di legittimità sull'elezione degli organi direttivi periferici;
• istituisce i Comitati regionali; o nomina i delegati regionali;
• istituisce le Sezioni; o nomina i Delegati Provinciali;
• si pronuncia sui ricorsi contro la validità delle Assemblee Sezionali;
• delibera con la maggioranza assoluta dei suoi componenti sullo scioglimento degli Organi elettivi periferici, in caso di gravi irregolarità di gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli stessi ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, nominando in loro vece un Commissario straordinario, il quale dovrà provvedere, entro novanta giorni dalla nomina, a celebrare l'Assemblea elettiva per la ricostituzione degli organi decaduti; detto termine, a seguito di motivata richiesta, può essere prorogato una sola volta e per ugual durata;
• delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci;
• delibera sulle dimissioni dei soci;
• segnala alla Commissione di Disciplina, per i provvedimenti del caso, infrazioni commesse dai soci;
• delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all' Assemblea Nazionale ed all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I. ;
• delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti modifiche al Regolamento Organico;
• verifica la regolarità di proposte di scioglimento della Associazione;
• richiede, a mezzo dei loro Presidenti, l'intervento del Collegio dei Revisori dei Conti della Commissione di Disciplina e della Commissione di Appello Nazionale nelle materie di rispettiva competenza;
• propone all'Assemblea Nazionale, su delibera della maggioranza assoluta dei suoi componenti l'elezione del Presidente Onorario e la nomina di Soci Onorari;
• delibera su tutte le altre questioni non indicate ai punti precedenti, di sua competenza secondo lo Statuto ed il Regolamento Organico e sulle materie non previste dagli stessi.
. Le delibere sui punti sopraindicati vengono assunte, ove non sia diversamente ed espressamente indicato si singoli punti, con la maggioranza assoluta dei componenti presenti.
Per tutte le delibere, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente Nazionale o di chi presiede la riunione.

Art. 16 - Decadenza del Consiglio Direttivo Nazionale
Il Consiglio Direttivo Nazionale decade per:
a) assenza definitiva o impedimento definitivo del Presidente Nazionale;
b) dimissioni dalla carica del Presidente Nazionale;
c) mancata approvazione, da parte dell'Assemblea Nazionale, del bilancio consuntivo;
d) cessazione contemporanea, in quanto presentate in un arco temporale inferiore ai sette giorni, dalla carica, per qualsiasi motivo, della metà più uno dei suoi componenti;

Nell'ipotesi di cui al punto a) il Consiglio Direttivo Nazionale decade e l'ordinaria amministrazione spetta al solo Vice Presidente Vicario Nazionale, il quale dovrà indire l'Assemblea Nazionale straordinaria per il rinnovo delle cariche, da convocare e da celebrarsi entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento.
Nelle ipotesi di cui ai punti b) e c) sia il Presidente Nazionale che l'intero Consiglio Direttivo Nazionale - restano in carica per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione fino allo svolgimento dell' Assemblea Nazionale Straordinaria per il rinnovo delle cariche da convocarsi dal Presidente Nazionale nei termini cui al 2° comma del presente articolo.
Qualora vi sia dichiarata impossibilità da parte del presidente a restare in "prorogatio", gli subentra il vicepresidente.
Nella ipotesi di cui al punto d) sia il Presidente che il Consiglio Direttivo Nazionale decadono e l'ordinaria amministrazione spetta al solo Presidente Nazionale fino allo svolgimento dell'Assemblea Nazionale straordinaria per il rinnovo delle cariche da convocarsi dal Presidente Nazionale nei termini di cui al 2° comma del presente articolo.
Le dimissioni che originano la decadenza degli organi di cui al presente articolo, sono irrevocabili.
La decadenza dei Consiglio Direttivo Nazionale non si estende né al Collegio dei Revisori dei Conti, né alla Commissione di Disciplina, né alla Commissione di Appello Nazionale.
Il Consiglio Direttivo Nazionale subentrato a quello decaduto resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato in corso al momento della decadenza.

Art. 17 – Decadenza dei singoli componenti del Consiglio Direttivo Nazionale
In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, dei singoli consiglieri nazionali, il Consiglio Direttivo Nazionale provvede ad integrarsi, effettuando le sostituzioni con coloro che, nell'ultima Assemblea elettiva, hanno riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti, purché abbiano riportato almeno il cinquanta per cento dei voti attribuiti all'ultimo eletto.
Nel caso in cui questa ipotesi non possa realizzarsi, si provvede alla copertura dei posti rimasti vacanti con nuove elezioni che, ove non sia compromessa la funzionalità del Consiglio, potranno effettuarsi in occasione della prima Assemblea utile, c he verrà tenuta dall' Associazione dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima.
Nell'ipotesi in cui sia, invece, compromessa la regolare funzionalità del Direttivo, verrà celebrata obbligatoriamente un' Assemblea straordinaria entro novanta giorni dall'evento che ha causato la vacanza.
Nel momento in cui le dimissioni, vanno a riguardare la metà più uno dei consiglieri, si procede come indicato aIl'art.16.
Dal computo della metà più uno vanno esclusi i membri cessati, sostituiti con Assemblea Straordinaria.
La cessazione da socio, per qualsiasi causa, di un componente del Consiglio Direttivo Nazionale determina automaticamente l a sua decadenza da membro del Consiglio Direttivo Nazionale stesso.
Il membro del Consiglio Direttivo Nazionale che nel corso dello stesso anno solare risulti assente ingiustificato alle riunioni di consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica.
Nei casi indicati nei due precedenti commi il Consiglio Direttivo Nazionale viene integrato in base a quanto previsto dai commi 1°e 2° del presente articolo.

Art. 18 -il Segretario Generale
Il Segretario Generale, nominato secondo quanto previsto all'art. 14 del presente Statuto, svolge la sua attività presso la sede dell'Associazione e in particolare:
• dà esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo Nazionale e del Presidente Nazionale;
• esegue le direttive del Collegio dei Revisori dei Conti, della Commissione di Disciplina e della Commissione d'Appello Nazionale nell'ambito dell'attività di loro competenza;
• è responsabile, nei confronti del Consiglio Direttivo Nazionale, del funzionamento dell'Associazione;
• provvede all'organizzazione dell'attività dell'Associazione;
• svolge le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo Nazionale, redigendo i verbali delle riunioni, dei quali cura la conservazione;
• coordina il lavoro della segreteria dell' Associazione, disciplinando l'attività degli addetti;
• mantiene i contatti tra gli organi dell' Associazione (centrali e periferici) e gestisce i rapporti con i collaboratori dell' Associazione;
• cura la tenuta dei libri sociali;
• ha la custodia dei beni dell'Associazione;
• predispone lo schema dei rendiconti preventivo e consuntivo e lo sottopone all'esame del Consiglio Direttivo Nazionale;
• sovrintende e controlla, secondo le direttive del Consiglio Direttivo Nazionale, la gestione di cassa dell' Associazione, della quale è responsabile, nei confronti del Consiglio Direttivo Nazionale e, in particolare, controlla la gestione dei conti correnti bancari e postali, anche con poteri di firma su delega del Presidente Nazionale e cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese mediante i documenti contabili in uso.
• provvede alla compilazione ed all'aggiornamento del1ibro dei soci e del libro delle cariche sociali, curandone la conservazione;
• controlla il corretto tesseramento dei soci e il loro diritto a partecipare alle Assemblee;
• provvede al disbrigo della corrispondenza e firma quella priva di contenuto obbligazionale per l'Associazione.

Art. 19 – Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da:
• un presidente eletto a maggioranza assoluta dall'Assemblea Nazionale; nel caso non si raggiunga detto quorum nella prima votazione, nella seconda varrà la maggioranza relativa;
• da due membri effettivi e da due supplenti, eletti a maggioranza relativa dall' Assemblea Nazionale, e la cui priorità di chiamata è determinata dal numero di voti ottenuti;
in caso di parità di voti tra due o più candidati, viene eletto quello con maggiore anzianità di appartenenza all' Associazione e, in caso di ulteriore parità, con maggiore anzianità d'età. Requisito per ricoprire la carica di presidente è l'iscrizione all' albo dei dottori e ragionieri commercialisti o al registro dei revisori contabili.
Requisito per ricoprire la carica di membro è essere in possesso di idonea professionalità.
Tutti i componenti del Collegio possono essere scelti anche tra soggetti non appartenenti all'Associazione.
Il Collegio dura in carica per un quadriennio coincidente con quello olimpico ed i suoi componenti possono essere rieletti per più mandati consecutivi.
Non decade in caso di decadenza del Consiglio Direttivo Nazionale.
In caso di cessazione dalla carica, durante il mandato, di componenti il Collegio dei Revisori dei Conti si provvede alle sostituzioni applicando le norme, in materia, del Codice Civile.
Ove le sostituzioni non siano possibili, dovrà essere convocata e celebrata, entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento, l'Assemblea Straordinaria per l'elezione dei membri mancanti.
Solamente il presidente ed i membri effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e alle Assemblee.
In materia di decadenza si applicano le relative norme del Codice Civile.
Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce, almeno, ogni trimestre, su convocazione del suo presidente, e le sue riunioni sono valide con la presenza di tre componenti.
Delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Di ogni riunione viene redatto un processo verbale che viene trascritto in apposito registro, sottoscritto dagli intervenuti e conservato presso la Segreteria Generale.
Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulla gestione economico-finanziaria dell' Associazione, esercitando anche il controllo contabile.
Il Collegio assolve il mandato secondo le disposizioni di legge. Redige le relazioni al Bilancio Preventivo ed a quello Consuntivo.
I Revisori dei Conti possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Nei casi di riscontro di gravi irregolarità, il Collegio all'unanimità può richiedere al Presidente Nazionale la convocazione di un'Assemblea Nazionale straordinaria, da effettuarsi entro quarantacinque giorni dalla richiesta.
Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano; in quanto compatibili, le disposizioni del Codice Civile relative al Collegio dei Sindaci.

Art. 20 - La Commissione di Disciplina
La Commissione di Disciplina è composta da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti a maggioranza semplice dall' Assemblea Nazionale, la cui priorità di chiamata e determinata dal numero di voti ottenuti.
Essi possono essere scelti anche tra soggetti non appartenenti all' Associazione, in possesso di specifica professionalità in materie giuridiche.
Dura in carica quattro anni e non decade in caso di decadenza del Consiglio Direttivo Nazionale.
I suoi componenti possono essere rieletti più volte.
La Commissione di Disciplina nella sua prima riunione, da tenersi entro venti giorni dall'elezione, elegge tra i suoi membri effettivi il Presidente;
Nomina, altresì, sempre trai suoi membri, il Segretario al quale è demandata la conservazione degli atti della Commissione stessa.
Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesta la presenza di tre membri.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta.
Adotta in prima istanza, nei confronti del socio, provvedimenti sanzionatori o assolutori non prima di aver esaminato le controdeduzioni scritte dell'incolpato per la cui presentazione assegna allo stesso un termine non inferiore a dieci giorni.
Le sanzioni che la Commissione di Disciplina può irrogare agli appartenenti all' Associazione sono:
a) ammonizione,
b) sospensione dall’attività sociale fino ad un anno,
c) decadenza,
d) radiazione,
La comunicazione del provvedimento adottato dalla Commissione è fatta per iscritto all'interessato con raccomandata A\R, il quale ha a disposizione trenta giorni dal ricevimento della raccomandata per l'eventuale ricorso alla Commissione di Appello Nazionale.
Il provvedimento adottato dalla Commissione nei riguardi del Socio è comunicato, per iscritto, al Consiglio Direttivo Nazionale.
Il dispositivo della deliberazione dovrà altresì essere affisso nella sede sociale.
La Commissione di Disciplina si pronuncia, altresì, in merito ai ricorsi contro la validità e le delibere dell' Assemblea.
Tutte le decisioni della Commissione devono essere emesse, entro il termine massimo di tre mesi decorrente dalla data in cui la Commissione stessa è stata investita della questione.
In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, di uno e più membri effettivi, compreso il Presidente, la Commissione si integra con i membri supplenti sino alla prima Assemblea utile, nel corso della quale dovranno essere sostituiti i membri cessati.
Provvede altresì, nel caso in cui il componente cessato sia il Presidente, all'elezione del nuovo Presidente.
Nel caso in cui l'integrazione non sia possibile, per qualsiasi motivo, il Presidente Nazionale convoca nei termini di cui al 2° comma dell'art. 16 l'Assemblea Nazionale straordinaria per l'elezione dei membri mancanti (supplenti ed eventuali effettivi).

Art. 21 - La Commissione di Appello Nazionale
La Commissione di Appello Nazionale è composta di tre membri effettivi e da due supplenti eletti a maggioranza semplice dall' Assemblea Nazionale, la cui priorità di chiamata è determinata dal numero di voti ottenuti.
Essi possono essere scelti anche tra soggetti non appartenenti all' Associazione, in possesso di specifica professionalità in materie giuridiche.
Dura in carica quattro anni e non decade in caso di decadenza del Consiglio Direttivo Nazionale. I suoi componenti possono essere rieletti per non più di due volte consecutive.
La Commissione di Appello Nazionale, nella sua prima riunione, da tenersi entro venti giorni dall'elezione, elegge tra i suoi membri effettivi il Presidente;
Nomina, altresì, sempre tra i suoi membri, il Segretario al quale è demandata la conservazione degli atti della Commissione stessa.
La Commissione di Appello Nazionale decide, inappellabilmente, dopo aver sentito gli interessati, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'appello, sui ricorsi dei soci contro le sanzioni disciplinari adottate nei loro confronti della Commissione di Disciplina.
Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesta la presenza di tre membri.
Per la validità delle deliberazioni e necessaria la maggioranza assoluta.
La comunicazione del provvedimento adottato dalla Commissione è fatta, per iscritto, all'interessato a mezzo raccomandata a\r ed al Consiglio Direttivo Nazionale.
In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o più componenti, compreso il presidente, si provvede analogamente a quanto indicato nel penultimo ed ultimo comma dell'art. 20.

Art. 22 - Organi Regionali
Nelle Regioni ove risiedano almeno 50 soci, distribuiti in almeno tre Sezioni, il Consiglio Direttivo Nazionale istituisce il Comitato Regionale.

Organi del Comitato Regionale sono:
• Assemblea Regionale
• Presidente Regionale
• Consiglio Direttivo Regionale

Art. 23 - L'Assemblea Regionale
L'Assemblea Regionale è costituita dai soci effettivi residenti nella stessa Regione, che siano in regola con il pagamento delle quote sociali e che non siano gravati da sanzioni disciplinari sospensive o inibitive in corso di esecuzione.
L'Assemblea Regionale può essere ordinaria e straordinaria.

Art. 24 - Attribuzioni e svolgimento delle Assemblee Regionali
I soci residenti nella stessa Regione si riuniscono in Assemblea ordinaria:
• annualmente, entro il mese di marzo, per discutere e deliberare sulla Relazione del Consiglio Direttivo Regionale, riguardante l'attività annuale e per deliberare su tutte le altre questioni poste all'Ordine del giorno;
• ogni quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, entro il 31 marzo dell'anno successivo alla cèlebrazione dei Giochi Olimpici Estivi, per eleggere, con votazioni separate, il Presidente Regionale ed i Consiglieri Regionali, in numero pari ad un consigliere ogni dieci soci, con un minimo di quattro consiglieri ed un massimo di dieci.
I soci residenti nella stessa Regione si riuniscono in Assemblea straordinaria, ogni qualvolta sia avanzata richiesta scritta e motivata dalla metà più uno, dei Consiglieri Regionali o dalla metà più uno dei soci aventi diritto di voto.
L'Assemblea Straordinaria è competente a:
• eleggere il Presidente Regionale e l'intero Consiglio Direttivo Regionale o singoli Consiglieri regionali, nel caso in cui dette cariche vengano a cessare, per qualsiasi causa, nel corso del quadriennio;
• discutere e deliberare su questioni sociali di estrema importanza e/o urgenza, proposte dalla metà più uno dei Consiglieri Regionali o da almeno la meta più uno dei soci effettivi della Regione;

Ogni socio maggiorenne ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.
Ogni socio può essere portatore di:
• 1 delega ove i soci votanti siano più di 20;
• 2 deleghe ove i soci votanti siano più di 50;
• 3 deleghe ove i soci votanti siano più di 100;
• 4 deleghe ove i soci votanti siano più di 200.

I Presidenti ed i Consiglieri Regionali ed i Candidati alle cariche sociali non possono essere portatori di deleghe,
La prima Assemblea Regionale immediatamente successiva alla costituzione del Comitato Regionale è indetta e convocata dal Presidente Nazionale.
Le successive, sia ordinarie che straordinarie, sono indette dal Consiglio Direttivo regionale e convocate dal Presidente Regionale o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, e si svolgono con l'osservanza delle stesse norme previste per le Assemblee Nazionali, in quanto siano applicabili.

Art. 25 - II ConsigIio Direttivo Regionale
II Consiglio Direttivo Regionale è composto da:
• Presidente Regionale, che rappresenta nella Regione l'Associazione;
• i Consiglieri Regionali nel numero minimo di 4 ( quattro ) e massimo di 10 ( dieci ), tra i quali il Consiglio, nella sua prima riunione, elegge il Vicepresidente e nomina altresì, sempre tra i Consiglieri, il Segretario.
In caso di cessazione, durante il mandato, per qualsiasi motivo, delle cariche regionali, si applicano per analogia, le norme che disciplinano le stesse fattispecie in ambito nazionale.
Il Consiglio Direttivo Regionale si riunisce, sotto la presidenza del proprio Presidente, almeno quattro volte all'anno e comunque ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità.
Le riunioni del Consiglio Direttivo Regionale sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le delibere vengono assunte con la maggioranza assoluta dei componenti presenti. Per tutte le delibere, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.
Il Consiglio Direttivo Regionale:
• rappresenta, attraverso il proprio Presidente, l'Associazione nella Regione;
• coordina l'attività associativa nella Regione, stimolandone lo sviluppo;
• propaga le finalità ideali e morali dell'Associazione, curandone la realizzazione;
• promuove iniziative,a livello regionale, che coinvolgano tutte le Sezioni della Regione e gli eventuali Delegati Provinciali della regione;
• mantiene assidui contatti con il Consiglio Direttivo Nazionale;
• allaccia e mantiene rapporti con gli organi regionali del C.O.N.I. , delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, con le Associazioni Sportive e con le Associazioni Benemerite del C.O.N.I. , nonché con le istituzioni pubbliche della Regione, offrendo la propria collaborazione in materia sportiva.
L'aspetto operativo riguardante i punti di cui sopra viene curato, in via principale, dal Segretario ed anche dagli altri membri del Consiglio Direttivo Regionale, coordinati tutti dal Presidente.
Per il Presidente Regionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente Statuto relative al Presidente Nazionale.

Art. 26 - II Delegato Regionale
Nelle Regioni nelle quali non sia possibile costituire gli Organi Regionali di cui all’art. 22, il Consiglio Direttivo Nazionale può nominare un Delegato Regionale.
Detto incarico ha durata quadriennale, e può essere riconfermato, per la stessa durata, più volte, come pure potrà essere revocato, sempre dal Consiglio Direttivo Nazionale, in caso di gravi e persistenti inadempimenti da parte del delegato.
Il Delegato Regionale decade dall'incarico in caso di decadenza del Consiglio Direttivo Nazionale
Il Delegato Regionale svolge i compiti di cui all’art.25 del presente Statuto, con particolare riguardo al coordinamento tra i Delegati Provinciali della propria Regione.

Art. 27 - La Sezione
La Sezione è l'unità di base dell' Associazione e, per essere costituita, deve contare almeno dieci soci effettivi residenti nella stessa provincia.
Nella medesima provincia, può essere costituita una sola Sezione.
I soci residenti in una provincia nella quale non è possibile costituire una Sezione, per mancanza del numero previsto al primo comma e nella quale non esiste il Delegato, possono temporaneamente aderire ad una Sezione di una provincia limitrofa, purché della stessa Regione.

Art. 28 - Organi della Sezione
Gli organi della Sezione sono:
• l'Assemblea Sezionale
• il Presidente della Sezione
• il Consiglio Direttivo Sezionale

Art. 29 - L'Assemblea Sezionale – Costituzione
L'Assemblea Sezionale è costituita dai soci effettivi appartenenti alla Sezione, che siano in regola con i! pagamento delle quote sociali e che non siano gravati da sanzioni discip1inari sospensive o inibitive in corso di esecuzione.
L'Assemblea Sezionale può essere ordinaria e straordinaria.

Art. 30 - L'Assemblea Sezionale
I soci effettivi della Sezione si riuniscono in Assemblea ordinaria:annualmente, entro il mese di marzo, per discutere e deliberare sulla relazione del Consiglio Direttivo Sezionale, riguardante la gestione annuale della Sezione, per deliberare su tutte le altre eventuali questioni poste all'Ordine del giorno e per eleggere i delegati effettivi e supplenti alle Assemblee Nazionali ordinarie di cui all' art. 1O del presente Statuto.
Ogni quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, entro il 31 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi, per eleggere, con votazioni separate, il Presidente della Sezione ed i Consiglieri Sezionali, in numero pari ad un consigliere ogni dieci soci, con un minimo di quattro consiglieri ed un massimo di dieci.
l soci effettivi della Sezione si riuniscono in Assemblea straordinaria a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei consiglieri della Sezione o dalla metà più uno dei soci aventi diritto di voto per discutere e deliberare su questioni sociali di estrema importanza e/o urgenza.
L'Assemblea straordinaria è altresì convocata, nei casi previsti dal presente Statuto per:
• eleggere il presidente della Sezione, l'intero Consiglio direttivo sezionale o singoli membri di esso nel caso di vacanze o decadenze anticipate nel corso del quadriennio;
• eleggere i delegati, effettivi o supplenti, alle Assemblee nazionali straordinarie, di cui all'art. 10 del presente Statuto in caso di decadenza anticipata del Consiglio Direttivo Nazionale.
La prima Assemblea Sezionale immediatamente successiva alla costituzione della Sezione è indetta e convocata dal Presidente Regionale o, in caso non esista, dal Presidente Nazionale. Le successive Assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, sono indette dal Consiglio Direttivo Sezionate e convocate dal Presidente della Sezione o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, e si svolgono con l'osservanza delle stesse norme previste per le Assemblee Nazionali in quanto siano applicabili.
Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.
Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

Art. 31 - Il Consiglio Direttivo Sezionale
La Sezione è retta da un Consiglio Direttivo Sezionale composto da:
• il Presidente della Sezione che ha la rappresentanza della Sezione stessa nei confronti degli organi dell' Associazione e dei terzi;
• i Consiglieri Sezionali nel numero minimo di 4 ( quattro ) e massimo di 10 ( dieci ), tra i quali il Consiglio, nella sua prima riunione, elegge il Vicepresidente e nomina altresì, sempre tra i Consiglieri, il Segretario.
In caso di cessazione, durante il mandato, per qualsiasi motivo, delle cariche della Sezione (Presidente, Consiglio Direttivo, singoli consiglieri) si applicano per analogia le norme che disciplinano le stesse fattispecie in ambito nazionale.
Il Consiglio Direttivo Sezionale si riunisce sotto la presidenza del Presidente della Sezione, almeno quattro volte all'anno e comunque ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità.
Le riunioni del Consiglio direttivo sezionale sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Le delibere vengono assunte con la maggioranza assoluta dei componenti presenti.
Per tutte le delibere, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente o di chi presiede la riunione.
Il Consiglio Direttivo Sezionale:
• attua, nel rispetto delle linee programmatiche associative, la volontà della Sezione e sottopone all'Assemblea dei soci della Sezione le proposte che ritiene più opportune;
• predispone la relazione sulla gestione annuale della Sezione, da sottoporre all'esame e all'approvazione del!' Assemblea dei soci;
• convoca i soci in Assemblea ordinaria entro il mese di marzo di ogni anno e in Assemblea straordinaria ogni qualvolta ne ravvisi la necessità ovvero a seguito di motivata richiesta sottoscritta da almeno la metà più uno dei soci effettivi della Sezione o dalla metà più uno dei consiglieri.
• istruisce le domande di ammissione di nuovi soci e le trasmette, corredate dal proprio motivato parere, al Consiglio Direttivo Nazionale;
• propone al Consiglio Direttivo Nazionale la nomina di soci onorari;
• promuove, nel proprio ambito, la conoscenza dell'Associazione, allo scopo di farvi affIuire nuovi associati;
• allaccia e mantiene rapporti con gli organi provinciali del C.O.N.I. , delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, con le Associazioni sportive e le Associazioni benemerite del C.O.N.I. e con le Istituzioni pubbliche della provincia, offrendo la propria collaborazione in materia sportiva.
• provvede alla riscossione delle quote di iscrizione dei nuovi soci e delle quote sociali e provvede alla loro rimessa alla Segreteria generale dell'Associazione;
• esercita ogni altra attribuzione prevista dallo Statuto.
L'aspetto operativo riguardante i punti di cui sopra viene curato, in via principale, dal Segretario ed anche dagli altri componenti del Consiglio Direttivo Sezionale, coordinati tutti dal Presidente.

Art. - 32 Il Delegato Provinciale
Nelle province ove sia impossibile costituire una Sezione, per mancanza del numero minimo di soci previsto dal Io comma dell'art. 27, il Consiglio Direttivo Nazionale può nominare un Delegato Provinciale.
Detto incarico ha durata quadriennale e può. essere confermato più volte, come pure potrà essere revocato dal Consiglio Direttivo Nazionale in caso di gravi e persistenti inadempimenti da parte del delegato.
L'incarico cessa automaticamente nel momento stesso in cui, verificandosi le condizioni previste dallo Statuto, si costituisce una Sezione.
La carica di Delegato Provinciale cessa, infine, in caso di decadenza del Consiglio Direttivo Nazionale.
Il Delegato Provinciale svolge i compiti di cui all'art. 31 in quanto compatibili con il suo incarico.

Art. 33 – Incompatibilità 1 - La carica di componente degli Organi Centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa elettiva centrale e territoriale della stessa Associazione;
2 - Le cariche di Presidente della Associazione, di Consigliere Nazionale, di Componente il Collegio dei Revisori dei Conti, Componente degli Organi di Giustizia, sono incompatibili con qualsiasi altra carica sociale.
3 - Le cariche di Presidente della Associazione e di Consigliere Nazionale sono incompatibili con qualsiasi carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.
4 - Le cariche di Presidente/Delegato Regionale sono incompatibili con qualunque carica a livello Provinciale. 5 - Sono considerate incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti anche coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati.
6 - Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.
7 - Chi venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una situazione di incompatibilità, è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte, entro trenta giorni dal verificarsi della situazione stessa.
8 - In caso di mancata opzione, si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

Art. 34 - Natura e durata delle cariche elettive
Tutte le cariche elettive sono assunte a titolo di volontariato e non sono retribuite.
Tutte le cariche elettive negli organi sia centrali che periferici dell' Associazione durano un quadriennio coincidente con quello olimpico.
La carica di Presidente Nazionale e di Consigliere Nazionale, nonché le cariche negli organi periferici, sono rinnovabili più volte.
Per quanto concerne il rinnovo delle cariche di membro del Collegio dei Revisori dei Conti, della Commissione di Disciplina e della Commissione di Appello Nazionale, si rimanda agli articoli 19, 20, 21 rispettivamente.

Art. 35 – Candidature
Coloro che intendono essere eletti o rieletti negli Organi centrali e periferici devono presentare la propria candidatura almeno dieci giorni prima della data stabilita per effettuazione delle Assemblèe dandone comunicazione scritta, accompagnata dalla presentazione a cura della Sezione di appartenenza, per posta ordinaria o per fax o per posta elettronica al Segretario Nazionale o al Segretario del competente organo periferico.
Per potersi candidare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
• essere soci effettivi individuali dell'Associazione, fatta eccezione per i candidati alle cariche di componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, della Commissione di Disciplina e della Commissione di Appello Nazionale, i quali possono anche non appartenere alla Associazione;
• non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per durata superiore ad un anno;
• non aver riportato, nell'ambito sportivo, nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva del C.O.N.I. , o di altri Organismi Sportivi internazionali riconosciuti;
• non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
• non avere come fonte primaria prevalente di reddito un'attività commerciale direttamente collegata all' attività deIla Associazione;
• non avere in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e contro altri Organismi riconosciuti dal CONI o infine contro l'Associazione stessa.
Non è consentito candidarsi a più di una carica associativa.
La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione ed il venir meno nel corso del mandato, anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica.
La segreteria del competente organo deve provvedere a rendere pubbliche le candidature pervenute nei termini di cui al primo comma del presente articolo, mediante affissione nella sala assembleare.

Art. 36 -Le Commissioni
Il Consiglio Direttivo Nazionale, ove ne ravvisi la necessità, può nominare Commissioni di lavoro, aventi competenza nei vari campi dell'attività dell' Associazione, determinandone il numero dei componenti, le funzioni ed i poteri.
Le Commissioni sono presiedute, ciascuna, da un consigliere nazionale ed i suoi componenti sono scelti tra consiglieri stessi ed i soci.
Le Commissioni possono essere temporanee o permanenti: nel primo caso cessano al termine dell'incarico loro affidato, nel secondo caso con la cessazione del Consiglio Direttivo Nazionale che le ha nominate o per scioglimento deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

TITOLO IV - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 37 – Il patrimonio sociale
iI patrimonio dell' Associazione è costituito, allo stato, dai beni mobili esistenti ed inventariati.

Art. 38 - I proventi dell'Associazione
I proventi dell’ Associazione sono costituiti da:
• le quote di iscrizione e le quote associative;
• i redditi patrimoniali;
• l'eventuale contributo del CONI;
• i contributi e le erogazioni di soci, di privati e di enti pubblici, previa accettazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale;
• qualsiasi donazione, lascito e liberalità che le pervenisse da terzi, previa accettazione da parte di Consiglio Direttivo Nazionale e qualsiasi altra entrata a qualunque titolo realizzata.

Art. 39 - L'esercizio finanziario
L'esercizio finanziario ha inizio il I° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
AI termine di ogni esercizio finanziario. e comunque entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Consiglio Direttivo Nazionale delibera il bilancio consuntivo e quello preventivo dell’esercizio successivo.
Il Consiglio Direttivo Nazionale ha cura di depositare, cinque giorni prima della data stabilita per Assemblea Nazionale ordinaria, i bilanci annuali, unitamente alla relazione del Presidente predisposta unitamente al Consiglio Direttivo Nazionale, accompagnata da quella del Collegio dei Sindaci, presso la sede sociale a disposizione dei soci.
Gli eventuali avanzi di esercizio devono essere reinvestiti per il perseguimento delle finalità sociali.

TITOLO V -MODIFICHE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 40 - Modifiche dello statuto
Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate sia dal Consiglio Direttivo Nazionale, sia da un terzo dei soci effettivi.
li Consiglio Direttivo Nazionale, verificata la ritualità della richiesta, indice l'Assemblea Straordinaria, da convocare e celebrarsi entro 90 giorni dal ricevimento delle proposte suddette.
Nell'ordine del giorno dell' Assemblea devono essere riportate integralmente le proposte di modifica. Le maggioranze necessarie per la validità dell' Assemblea Nazionale straordinaria e per l'approvazione delle proposte di modifica dello Statuto sono indicate all'art. 12.
Le modifiche entrano in vigore dopo l'approvazione, ai fini sportivi, da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.

Art. 41- Scioglimento dell'Associazione
La proposta di scioglimento del\' Associazione deve essere presentata al Consiglio Direttivo Nazionale, con richiesta scritta e motivata da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo Nazionale, verificata la regolarità della proposta, indice l'Assemblea Straordinaria da convocarsi e celebrarsi entro 90 giorni dal ricevimento della proposta stessa.
Le maggioranze necessarie per la validità dell' Assemblea Nazionale straordinaria e per l 'approvazione della proposta di scioglimento dell'Associazione sono indicate alI’art.l2.
In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sociale non potrà essere diviso tra i soci, ma dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, conformemente a quanto stabilirà la stessa Assemblea Nazionale straordinaria, con la stessa maggioranza necessaria per lo scioglimento della Associazione.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 42 - Criteri di interpretazione
In casi di controversie interpretative sia dello Statuto sia dei Regolamenti, è competente la Commissione di Disciplina.

Art. 43 - Clausola compromissoria
I provvedimenti adottati dagli organi sociali hanno piena e definitiva efficacia nei confronti di tutti i soci. Questi ultimi si impegnano a non adire altre autorità che non siano quelle sociali per la soluzione delle controversie che dovessero insorgere tra i soci e tra costoro e l'Associazione.
Si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo le controversie che non dovessero rientrare nella competenza degli organi di giustizia sociale e connesse con l'attività associativa.
Il Consiglio Direttivo Nazionale, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroga al vincolo di cui al presente articolo. Entro trenta giorni dalla richiesta di deroga l'organo predetto è tenuto ad esprimersi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all'interessato, fermo restando che l'eventuale diniego deve essere compiutamente motivato.
Decorso inutilmente detto termine la deroga si presume concessa.
L'inosservanza delta presente disposizione comporta a carico del trasgressore l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione.

Art. 44 – Collegio Arbitrale
Il Collegio Arbitrale è costituito da un Presidente, scelto di comune accordo dalle parti e da due membri, nominati uno da ciascuna delle parti. In difetto di accordo, la nomina del Presidente è demandata alla Commissione di Appello Nazionale che provvederà anche all'arbitro di parte, ove quest'ultima non vi abbia provveduto.
Gli arbitri, perché cosi espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente.
Il lodo deve essere emesso entro sessanta giorni dalla costituzione del Collegio Arbitrale, e per l'esecuzione deve essere depositato, entro quindici giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli Arbitri, presso la segreteria dell'Associazione che provvederà a dame tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

Art. 45 - Disposizioni Finali
Il presente Statuto con le modifiche approvate dal!' Assemblea Straordinaria dell'A.N.S.ME.S. del giorno 26 ottobre 2010 entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.
Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del Comitato Olimpico Nazionale Italiano per quanto applicabili nonché le norme del Codice Civile ed i principi generali dell'Ordinamento sportivo.

I N D I E T R O